Autovelox Gaeta, importante sentenza sul comma 7 art. 142 CdS

Importante sentenza del Giudice di pace di Gaeta in materia di autovelox. In particolare in merito al comma 7 dell’art 142 del Codice della Strada.

Il comma 7 sarebbe l’infrazione meno grave. Quella che non prevede decurtazione dei punti ma solo una multa di circa 60 euro.

Infatti Il Giudice di Pace di Gaeta Dott. Maria Sabrina Scappaticcio, con sentenza pubblicata il 03/11/2023 ha praticamente messo un freno a tutte quelle multe elevate per pochi chilometri oltre il limite.

In pratica un cittadino di Napoli era stato multato dal tristemente noto autovelox di Gaeta per aver superato il limite di un solo chilometro.

Il ricorrente aveva proposto ricorso al Prefetto di Latina il quale con una ordinanza frettolosa e ciclostilata lo aveva rigettato.

L’automobilista non si è perso d’animo e si è rivolto a IlRicorso.it, la nota associazione a difesa del cittadino con sede in Aversa.

IL RICORSO AL GDP

Per il tramite del proprio Avv. Antonella Savoia del foro di Napoli Nord – Aversa ha adito il Giudice di Pace di Gaeta il quale con la citata sentenza ha dichiarato che: nel caso di specie, stante la scarsa entità dell’infrazione, in quanto “il ricorrente aveva superato di non oltre 10 Km/h il limite imposto, appare evidente che l’interessato ha operato senza colpa, atteso che non può pretendersi ragionevolmente che durante la condotta di guida debba controllare in via continuativa il contachilometri.

Invero, per la configurazione dell’illecito si richiede almeno la rimproverabilità della condotta da parte del trasgressore, circostanza che può escludersi nel caso in esame, in quanto il lieve superamento del limite della velocità appare scusabile per l’obiettiva ragione che il conducente di un veicolo deve innanzitutto prestare attenzione alla guida del veicolo stesso.

Poiché “anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla legge n.689/81 è applicabile l’esimente della buona fede, che assume rilevanza allorquando risulti la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell’agente, la convinzione della liceità della sua condotta e risulti, altresì, che egli ha fatto tutto quanto possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass. sez. I 10893/96), l’opposizione va accolta ed il provvedimento impugnato va annullato”.

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Redazione

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